E’
costituita una Fondazione denominata Fondazione ONLUS CULTURA
DEL LAVORO C.d.L. Giovanni COLUCCI“, con sede in Taranto,
Viale Magna Grecia, n,100
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione
di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere
di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice
Civile.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire
utili.
Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito
del territorio Europeo.
Art. 2
Scopi
La
Fondazione, senza scopo di lucro, ha per oggetto la valorizzazione
della figura e della professione del consulente del lavoro attraverso
il costante aggiornamento e perfezionamento tecnico, scientifico
e culturale. La fondazione si propone lo scopo di promuovere
la diffusione della cultura del lavoro, attraverso un fitto
programma di iniziative, anche in collegamento con le realtà
del lavoro locali, regionali, nazionali, europee. A tale scopo
la Fondazione si farà carico di promuovere, coordinare e sviluppare
ricerche, pubblicazione di documenti, studi, approfondimenti
e convegni in tutti i settori di interesse per la professione
di consulente del lavoro. La Fondazione agevola con ogni mezzo
lo svolgimento dell'attività professionale, promuove ed attua
ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezione, riqualificazione,
orientamento, informazione ed inserimento professionale in materia
di consulenza del lavoro e comunque nelle materia oggetto della
professione di consulente del lavoro. La Fondazione promuove
scambi culturali e le intese culturali e scientifiche nel settore
della consulenza del lavoro con enti stranieri, collocati soprattutto
nell'ambito della Unione Europea, aventi scopi analoghi. La
Fondazione tutela la professione ed i diritti del consulente
del lavoro attraverso l'approfondimento i tematiche relative
alla previdenza di tale figura professionale. La Fondazione
eroga borse di studio e sussidi. La Fondazione potrà svolgere
attività operative, tecniche ed amministrative, opportunamente
derogabili ai Consigli Provinciali del Lavoro. La Fondazione
potrà operare, relativamente alle attività del Consiglio Nazionale
dell'Ordine o altro soggetti di sua emanazione vorrà delegare,
anche in ragione di quanto previsto dalla Legge 14 febbraio
2003 n. 30.
Art. 3
Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi
scopi la Fondazione si propone di:
a. stipulare ogni opportuno
atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni
deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione
di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà
od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni
di qualsiasi genere anche trascrivibili nei registri, con Enti
Pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili
per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b. amministrare
e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria
o comunque posseduti;
c. stipulare convenzioni per l'affidamento
in gestione di parte delle attività;
d. partecipare ad associazioni,
enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia
rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della
cultura dello sviluppo economico, sociale e del lavoro: la Fondazione
potrà, ove lo ritenga opportuno concorrere anche alla costituzione
degli organi anzidetti;
e. costituire ovvero concorrere alla
costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta
od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali , di
società di persone e/o capitali nonché partecipare a società
del medesimo tipo;
f. svolgere, in via accessoria e strumentale
al perseguimento dei fini istituzionali, attività di produzione
e commercializzazione, nel settore dell'editoria , informatica
e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori
di pubblicità (gadgets e simili);
g. organizzare eventi culturali;
h. svolgere attività di formazione, quale Ente opportunamente
riconosciuto dalle Istituzioni competenti alla vigilanza dello
svolgimento di tale attività.
Art. 4
Vigilanza
Il Consiglio Provinciale dell'Ordine di Taranto vigila sull'attività della Fondazione.
Art. 5
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- Dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- Dai beni mobili ed immobili che pervennero, pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- Dalla elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- Dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- Da contributi attribuiti al fondo in dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.
Art. 6
Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- Da eventuali contributi, donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- Da eventuali contributi attribuibili dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- Dai contributi e dalle quote associative dei Fondatori, degli Aderenti e dei Sostenitori;
- Dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art. 7
Esercizio finanziario
L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi poliennali.
L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile o, solo in casi eccezionali, entro il 30 giugno successivo, approva il conto consuntivo. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed essere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Comitato Esecutivo muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.
E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 8
Partecipanti Aderenti
Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le attività della Fondazione, contribuiscono al sostegno della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denari, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal Consiglio Generale.
Per divenire Partecipante Aderente, dovrà essere presentata apposita domanda al Consiglio di Amministrazione.
La qualifica di Partecipante Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
Art. 9
Partecipanti Sostenitori Benemeriti
Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori Benemeriti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio generale, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. Il Consiglio generale determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
Art. 10
Prerogative dei Partecipanti
La qualifica di Partecipante Aderente e Partecipante Sostenitore, indipendentemente dalla qualifica e dal tipo di apporto, dà diritto a quanto previsto dai successivi articoli 19 e 25. I Partecipanti Aderenti ed i Partecipanti Sostenitori possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione. Accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.
Art. 11
Fondatori
Sono Fondatori, in considerazione dell'intervento alla costituzione della Fondazione ONLUS "CULTURA DEL LAVORO C.d.L. Giovanni Colucci"
- L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Taranto;
- Le organizzazioni provinciali sindacali di categoria dei Consulenti del Lavoro;
- Gli attuali componenti il Consiglio Provinciale dell'Ordine e il Collegio dei Revisori nella persona dei Colleghi:
PANZETTA Pietro, CAVALIERE Claudio, PRUDENZANO Giovanni, VALENTE Corrado, ALAPIDE Leonardo, DI CORRADO Mauro, MONTEMURRO Luigi, NATALE Nicola, NISI Angelo, FABRIZIO Giorgio.
Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Generale, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo Dotazione od anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nalla misura determinata nel minimo dal Consigli Generale stesso ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.
Art. 12
Partecipanti Istituzionali
Sono Partecipanti Istituzionali gli Enti Pubblici che contribuiscono al Fondo di dotazione o al Fondo di Gestione della Fondazione nelle forme e nella misura, determinata nel minimo stabilite dal Consiglio Generale.
I Partecipanti Istituzionali, mediante propri rappresentanti, compongono e costituiscono il Consiglio di Consulenza, ai sensi del successivo art.18.
Art. 13
Albo d'oro
Possono divenire Componenti dell'Albo d'Oro le persone od enti ai quali il Consiglio generale attribuisce tale qualità in considerazione del versamento di particolari contribuzioni ovvero anche, senza versamento delle quote di cui sopra, in considerazione del fatto che, per qualità, titoli o attività, essi possano dare alla Fondazione contributo di opera o prestigio.
Tali Componenti possono venire nominati Fondatori, purché contribuiscano al Fondo di Dotazione od anche al Fondo di gestione ai sensi dell'art. 11
Art. 14
Possono essere nominati Partecipanti Aderenti, Partecipanti Sostenitori o Componenti dell'Albo d'Oro, a condizione di reciprocità, anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati.
Art. 15
Organi della fondazione
Sono organi della Fondazione:
- Il Consiglio Generale;
- Il Consiglio di Consulenza;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Segretario Generale;
- Il Direttore Tecnico;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- L'Assemblea di Partecipazione;
- L'Organo di Sorveglianza.
Art.16
Consiglio generale
Il Consiglio Generale è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.
Hanno facoltà di entrare a farne parte i Fondatori nonché i soggetti che saranno nominati tali ai sensi dell'art.11.
La veste di membro del Consiglio Generale non è compatibile con quella di membro del consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio Generale ha il compito di:
- Nominare, secondo il regolamento interno da adottarsi, membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, fermo restando quanto previsto al successivo art. 19.2;
- Stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui gli articoli 8,9,11,13,possano divenire Partecipanti Aderenti, Partecipanti Sostenitori, Fondatori e Componenti dell'Albo d'Oro;
- Procedere alla nomina dei Fondatori e dei Componenti dell'Albo d'Oro;
- Determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- Nominare il Presidente ed uno o più Vice Presidenti della Fondazione;
- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- Approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione
- Deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- Deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del Patrimonio;
- Svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.
Il Consiglio Generale ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione.
Art. 17
Convocazione e quorum
Le
riunioni del Consiglio generale sono tenute nel luogo di volta
in volta indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio
si riunisce tre volte all'anno nonché ogni qualvolta se ne ravvisi
l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei Membri. Il
Consiglio Generale è presieduto econvocato dal Presidente della
Fondazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
da inviarsi a ciascun fondatore almeno dieci giorni prima della
data fissata per la riunione, a mezzo posta elettronica con
attestazione di ricezione o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e
del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché
le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione.
In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o
telefax inviato con tre giorni di preavviso. Nel caso di impossibilità
ad intervenire al Consiglio, ciascun membro può delegare altro
componente. E' previsto il limite di una delega passiva senza
obblighi di forma. Il Consiglio è validamente costituito, in
prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri;
in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia
il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito
dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza. Per le deliberazioni
concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento
della Fondazione, è richiesto il voto favorevole di almeno due
terzi dei membri. Ciascun membro ha diritto al voto. Delle adunanze
del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da che il
Consiglio medesimo e dal Segretario Generale.
Art. 18
Consiglio di Consulenza
Il
Consiglio di Consulenza è organo consultivo e di garanzia della
Fondazione ed è composto dai rappresentanti dei Partecipanti
Istituzionali. Il Consiglio di Consulenza, in particolare, ha
il compito di:
- Studiare, concepire ovvero coadiuvare le strategie ed i programmi generali della Fondazione;
- Segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo della Fondazione;
- Collaborare alla definizione della politica culturale della Fondazione.
Tale organo, nell'espletare la propria funzione e caratterizzazione pubblica, può intervenire di propria iniziativa ovvero su richiesta degli organi della fondazione, formulando indirizzi consultivi e proposte per la definizione della attività di quest'ultima.
Art. 19
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, di cui 3 eletti dall'Assemblea dei Partecipanti Aderenti e Partecipanti Sostenitori, fra cui due in rappresentanza dei Partecipanti Aderenti ed uno in rappresentanza dei Partecipanti Sostenitori, uno eletto dai Componenti dell'Albo d'Oro ed i restanti eletti dal Consiglio Generale, che può sceglierli tra tutte le categorie di partecipanti.
Il Consiglio Generale, qualora lo ritenga utile ed opportuno, può nominare fino ad altri sei membri, scegliendoli in una rosa di nominativi di persone che ritenga particolarmente utili all'attività della Fondazione. In tale caso, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un massimo di tredici membri.
Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.
Il membro del Consigli di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consigli stesso. In tal caso come iin ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio Generale deve provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare provvede a :
- Proporre al Consiglio Generale le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3;
- Predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- Deliberare i ordine all'accettazione di contributi, eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- Nominare i professionisti e collaboratori della Fondazione, proposti dal Direttore tecnico, in al successivo art. 23;
- Nominare i Partecipanti Aderenti e i Partecipanti Sostenitori, di cui agli articoli 8 e 9 del presente Statuto;
- Proporre eventuali modifiche statutarie;
- Nominare il Segretario generale, determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
- Svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.
Il Consiglio può delegare parte dei suoi propri poteri a singoli Consiglieri od ad un Comitato Esecutivo composto da tre Consiglieri, tra i quali il Presidente.
Art. 20
Convocazione e quorum
Il Consigli di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo posta elettronica con attestazione di ricezione, telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso dovrà indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, da tenersi non prima del giorno successivo.
Il consigli osi riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza assoluti dei voti dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.
Art. 21
Presidente
Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al od a Vice Presidenti, i quali, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne svolgono le funzioni.
In particolare il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della fondazione.
Egli inoltre sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.
Art. 22
Segretario Generale
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura e la durata dell'incarico.
Il Segretario Generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.
In particolare, il Segretario Generale:
- Provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concret attuazione;
- Dà esecuzione, nelle materie di sua competenza , alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del presidente.
Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.
Art. 23
Direttore Tecnico
Il Consiglio Generale nomina, se necessario, fissandone il compenso ed l tipo di rapporto col abortivo, un Direttore Tecnico, con il compito di stabilire i programmi delle attività di istruzione, formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale, nonché la programmazione di tutte le attività della Fondazione. Egli indica al Consiglio di Amministrazione i professionisti e i collaboratori della Fondazione.
Propone al Consiglio di Amministrazione le iniziative culturali e sociali che ritiene opportune.
Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale.
Propone al Consiglio di Amministrazione i componenti della Commissione aggiudicatrice delle borse di studio e sussidi e la presiede.
Art. 24
Collegio dei Revisore dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Generale, al quale spetta anche la designazione del Presidente del Collegio. I revisori dovranno essere nominati ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile.
Salvo quanto previsto dal Codice Civile in materia di revisione, il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Il Collegio resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati.
I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alla riunioni del Consiglio Generale.
Art. 25
Assemblea di Partecipazione
L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai Partecipanti Aderenti, dai Partecipanti Sostenitori Benemeriti e dai Componenti dell'Albo d'oro e si riunisce almeno una volta l'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
All'assemblea di partecipazione spetta il compito di eleggere fino a tre membri del Consiglio di Amministrazione, di cui due in rappresentanza dei Partecipanti Aderenti ed uno on rappresentanza dei Partecipanti Sostenitori Benemeriti. Nell'ambito di detta Assemblea i Componenti dell'Albo d'Oro eleggono il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.
L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.
L'Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni o Enti italiani o esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanza della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima. Qualora sia necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Organizzatore dell'Assemblea, delegando allo stesso i poteri necessari, con proprio provvedimento.
Art. 26
Organo di Sorveglianza
Qualora alla Fondazione partecipino Enti Pubblici Territoriali che versino un contributo al Fondo di Dotazione o di Gestione, nella misura minima che verrà determinata dal Consiglio generale, viene istituito l'Ordine di Sorveglianza.
Esso è costituito da membri nominati dagli Enti Pubblici Territoriali partecipanti alla Fondazione ed ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge, allo statuto ed al pubblico interesse dell'attività della Fondazione. A tale copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale è trasmessa all'Organo di Sorveglianza a cura del Segretario generale.
Nel caso in cui venga rilevata in qualche deliberazione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Generale la non rispondenza oggettiva agli scopi della Fondazione, alla legge, allo statuto od al pubblico interesse, l'Organo di Sorveglianza potrà chiedere, entro dieci giorni dalla trasmissione degli atti, la riconvocazione e la ridiscussione della deliberazione, in caso contrario la delibera diviene esecutiva. Nel caso in cui la deliberazione contestata dall'Organo di Sorveglianza venga riconfermata, essa diviene immediatamente esecutiva, sotto la responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Art.27
Clausola Arbitrale
Tutte le controversie relative al presente Statuto , comprese quelli inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quail nominate da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri altresì designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Taranto al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle parti.
Gli arbitri procederanno in via irritale e secondo equità.
La sede dell'arbitrato sarà Taranto.
Art. 28
Scioglimento
In casi di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà evoluto, con deliberazione del Consiglio Generale, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
Art. 29
Clausola di rinvio
Per quanto previsto dal presente Statuto si applicano le disposizione del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia